L'acquisto di un impianto per superare le barriere architettoniche rappresenta una scelta importante, anche dal punto di vista economico, per questo è importante sapere che sono in essere di 4 diverse forme di agevolazioni fiscali previste per legge:
PROMO NATALE 2018


Banca dati dei fabbricanti dispositivi medici su misura
Elenco dei fabbricanti e dei mandatari di dispositivi medici su misura con sede in Italia
L'elenco riporta i dati dei fabbricanti e mandatari di dispositivi medici su misura, ovvero quei dispositivi che sono fabbricati sulla base di una specifica prescrizione medica per un singolo paziente. L'elenco è suddiviso in campi di applicazione dei dispositivi medici su misura (odontotecnico, oftalmico-lenti a contatto, oftalmico-protesi oculari, ortopedico, ottico, podologico, altro). Tale elenco viene gestito dal Ministero della Salute in base a quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo n. 46/1997.
In questa pagina è possibile effettuare una ricerca nell'elenco completo dei fabbricanti e mandatari di dispositivi medici su misura aventi registrazione valida, per qualunque campo di applicazione.
Per procedere è necessario valorizzare almeno un campo di ricerca.
La lista dei risultati riporta al massimo 100 occorrenze, si consiglia pertanto di raffinare quanto più possibile la ricerca.
i dati sono aggiornati settimanalmente congiuntamente a quelli riportati nella sezione "OpenData" del sito del Ministero. CLICCA SOTTO
NEWS
DIVERSAMENTE ABILI
CONTRIBUTI STATALI PER L' ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI;

(Legge 9 gennaio 1989 n. 13 e Circolare Ministeriale - Ministro dei Lavori Pubblici 22 giugno 1989 n. 1669/U.L.)
I strumenti per il superamento delle barriere architettoniche e quindi le relative spese per l'acquisto beneficiano delle agevolazioni della Legge n. 13 del 1989.
La legge 9.1.1989, n. 13 - così come modificata e integrata dalla L. 27.2.1989, n. 62, - reca disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, ed interviene, quindi, nel tessuto normativo preposto ad assicurare l'utilizzazione degli spazi edificati, e a quelli ad essi accessori, a una sempre più allargata fascia di individui, con particolare riguardo a chi, permanentemente o temporaneamente, soffre di una ridotta o impedita capacità motoria.
La legge 13/1989 può essere suddivisa in tre distinte parti, delle quali:
- Costruzione di nuovi edifici ed alla ristrutturazione di interi edifici (art. 1);
- Innovazioni da attuare sugli edifici esistenti dirette alla eliminazione delle barriere architettoniche (articoli 2-7);
- la terza, infine, è volta a regolare la materia concernente la concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in favore di portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (articoli 8-12).
La domanda di cui all'art. 8 per la concessione di contributi, redatta in carta da bollo a cura del disabile (o dal tutore o da chi ne esercita la patria potestà), presentata entro il 1° marzo di ogni anno al Sindaco del Comune in cui è sito l'immobile nel quale il disabile risiede in modo abituale, con specifica delle opere dedicate a rimuovere ostacoli alla sua mobilità.
Alla domanda occorre allegare:
- Descrizione sommaria delle opere e della spesa prevista;
- Certificato medico in carta semplice che può essere redatto e sottoscritto da qualsiasi medico, attestante l'handicap del richiedente, patologie e le connesse obiettive difficoltà alla mobilità, eventuale menomazione o limitazione funzionale permanente (le difficoltà sono definite in astratto e non necessariamente con riferimento all'immobile ove risiede il richiedente);
- Autocertificazione ove indicare l'ubicazione dell'immobile che deve essere effettiva, stabile ed abituale dimora del portatore di handicap (non sorge pertanto il diritto al contributo qualora abbia nell'immobile dimora solo saltuaria o stagionale ovvero precaria).
Qualora il richiedente sia portatore di handicap riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente ASL, ha diritto di precedenza nell'assegnazione dei contributi. Qualora voglia avvalersi di questo diritto deve allegare anche la relativa certificazione della U.S.L. (anche in fotocopia autenticata). L'interessato deve inoltre dichiarare che gli interventi per cui si richiede il contributo non sono già stati realizzati o in corso di esecuzione e se, per le stesse opere, gli siano stati concessi altri contributi.
